Nuova modalità di compilazione delle pratiche telematiche!

A partire dalla settimana del 09/12/2024 abbiamo introdotto una nuova e innovativa modalità di compilazione delle pratiche telematiche, basata su “fasi di compilazione”, che consentirà di semplificare e migliorare significativamente la user experience.
Per presentare un'istanza telematica dovrai per prima cosa compilare e salvare il modulo principale. Una volta compilato, il portale ti guiderà in tutte le fasi necessarie per completare la presentazione della tua pratica come la compilazione di eventuali moduli secondari e il caricamento di documenti.
Per maggiori dettagli guarda il breve video di presentazione.

Fare un ravvedimento operoso

Fare un ravvedimento operoso

Il ravvedimento operoso è lo strumento con cui il contribuente può spontaneamente regolarizzare violazioni, irregolarità o omissioni tributarie con il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento.

Può essere utilizzato solo se la violazione non sia già stata contestata e non siano iniziate attività amministrative di accertamento comunicate formalmente al contribuente (Decreto legislativo 18/12/1997, n. 472, art. 13, com. 1).

Esistono sei tipologie di ravvedimento in funzione dell'entità del ritardo accumulato:

  • ravvedimento sprint
  • ravvedimento breve 
  • ravvedimento medio-trimestrale
  • ravvedimento lungo o annuale
  • ravvedimento lunghissimo o biennale
  • ravvedimento ultra-biennale.

Il tasso di riferimento annuale per gli interessi giornalieri è definito di anno in anno tramite decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Scaduto l’anno dalla commissione della violazione, se non si provvede spontaneamente al pagamento alle scadenze previste, il Comune procederà all’invio dell'avviso di accertamento esecutivo che verrà notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui si è verificata la violazione. Se non si ottempera comunque al pagamento, il Comune avvierà la procedura di riscossione coattiva mediante misure cautelari ed esecutive.

Approfondimenti

Ravvedimento sprint

Il ravvedimento sprint (applicabile entro il 14° giorno di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore dell'imposta più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Esempio:

Supponendo di avere una scadenza prevista il 16 giugno, che l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 0,2%.

Se si vuole pagare il saldo il 22 giugno (6° giorno di ritardo):

  • importo da versare: 150,00 €
  • importo della sanzione: 150,00 x 0,006 = 0,90 €
  • importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 0,002 x 6) / 365 = 0,00 €
  • importo totale da versare: 150,00 € + 0,90 € + 0,00 € = 150,90 €
Ravvedimento breve

Il ravvedimento breve (applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Esempio:

Supponendo di avere una scadenza prevista il 16 giugno, che l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 0,2%.

Se si vuole pagare il saldo il 6 luglio (20° giorno di ritardo):

  • importo da versare: 150,00 €
  • importo della sanzione: 150,00 x 0,015 = 2,25 €
  • importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 0,002 x 20) / 365 = 0,02 €
  • importo totale da versare: 150,00 € + 2,25 € + 0,02 € = 152,27 €
Ravvedimento medio - trimestrale

Il ravvedimento medio - trimestrale (applicabile dal 31° al 90° giorno di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Esempio:

Supponendo di avere una scadenza prevista il 16 giugno, che l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 0,2%.

Se si vuole pagare il saldo il 15 agosto (60° giorno di ritardo):

  • importo da versare: 150,00 €
  • importo della sanzione: 150,00 x 0,0167 = 2,51 €
  • importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 0,002 x 60) / 365 = 0,05 €
  • importo totale da versare: 150,00 € + 2,51 € + 0,05 € = 152,56 €
Ravvedimento lungo o annuale

Il ravvedimento lungo o annuale (applicabile oltre il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro un anno di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Esempio:

Supponendo di avere una scadenza prevista il 16 giugno, che l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 0,2%.

Se si vuole pagare il saldo il 24 settembre (100° giorno di ritardo):

  • importo da versare: 150,00 €
  • importo della sanzione: 150,00 x 0,0375 = 5,63 €
  • importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 0,002 x 100) / 365 = 0,08 €
  • importo totale da versare: 150,00 € + 5,63 € + 0,08 € = 155,71 €
Ravvedimento lunghissimo o biennale

Il ravvedimento lunghissimo o biennale (applicabile oltre l'anno di ritardo, ma comunque entro due anni di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa del 4,29% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Esempio:

Supponendo di avere una scadenza prevista il 16 giugno, che l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 0,2%.

Se si vuole pagare il saldo il 20 giugno dell'anno successivo (un anno e quattro giorno di ritardo):

  • importo da versare: 150,00 €
  • importo della sanzione: 150,00 x 0,0429 = 6,435 €
  • importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 0,002 x 369) / 365 = 0,30 €
  • importo totale da versare: 150,00 € + 6,435 € + 0,30 € = 156,73 €
Ravvedimento ultra-biennale

Il ravvedimento ultra-biennale (applicabile oltre i due anni di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa del 5,0% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Esempio:

Supponendo di avere una scadenza prevista il 16 giugno, che l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 0,2%.

Se si vuole pagare il saldo il 20 giugno del secondo anno successivo (due anni e quattro giorno di ritardo):

  • importo da versare: 150,00 €
  • importo della sanzione: 150,00 x 0,0500 = 7,50 €
  • importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 0,002 x 734) / 365 = 0,60 €
  • importo totale da versare: 150,00 € + 7,50 € + 0,60 € = 158,10 €
Come pagare?

Per il pagamento del ravvedimento operoso relativo a IMU, TASI e TARI occorre utilizzare il modello F24 (anche semplificato), come per i pagamenti normali, versando l'intera somma (importo da versare, importo della sanzione e importo degli interessi giornalieri) con il corretto codice tributo e barrando la casella “ravv”.

Per il pagamento del ravvedimento operoso relativo a ICP, TOSAP, COSAP e canone unico patrimoniale occorre utilizzare le modalità previste dal Comune.

I codici tributo per le quote da versare al Comune sono pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

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Aree tematiche: Tasse
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Ultimo aggiornamento: 07/06/2024 14:20.09